Voltura

Se desideri effettuare direttamente online la voltura tra congiunti per decesso o divorzio/separazione clicca qui

Se desideri effettuare direttamente online la voltura per una fornitura di energia elettrica o gas clicca qui

Se desideri effettuare una voltura per una fornitura di energia elettrica o gas puoi recarti a uno dei Gelsia point presenti sul territorio munito di:

  • POD/PDR o bolletta precedente intestatario
  • Titolo attestante la proprietà/regolare detenzione o possesso dell’immobile (es. contratto di locazione) o Dichiarazione sostitutiva di tale certificazione
  • dati catastali (non obbligatori)
  • eventuale dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario*
  • codice fiscale proprietario se l’immobile non è di proprietà del richiedente

 

persona fisica:

  • fotocopia di carta d’identità
  • fotocopia del codice fiscale
  • fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee
  • Autocertificazione residenza anagrafica
  • Eventuale delega

 

persona giuridica

  • fotocopia di carta d’identità
  • fotocopia del codice fiscale
  • fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee
  • certificato di attribuzione della Partita Iva (con annesso codice ATECO) o certificato di iscrizione alla CCIAA con codice Ateco
  • autocertificazione energia elettrica

Nel caso in cui la richiesta di voltura sia presentata per effetto di decesso o separazione legale o divorzio, oltre ai documenti di cui sopra, sarà necessario presentare anche:

  • Dichiarazione sostitutiva mortis causa / separazione / divorzio

*Nel caso in cui la richiesta non corrisponda a una voltura mortis causa/ separazione/ divorzio

Per scaricare la modulistica, clicca qui.

Si, il venditore può rifiutare la voltura qualora il cliente, in base alla normativa, non dimostri anche tramite autocertificazione, di avere "titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare" (ad esempio, il contratto di locazione, l'atto di acquisto, ecc) oppure può rifiutare anche per motivi diversi.

Nel caso in cui all’atto della richiesta di voltura, risultassero situazioni di morosità pregressa nei confronti di Gelsia in capo al precedente intestatario della fornitura sul medesimo POD (energia elettrica) o PDR (gas naturale) Gelsia non potrà richiederne il pagamento al soggetto volturante, nemmeno in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso.

In caso di morosità pregresse Gelsia può richiedere al volturante, che si dichiari proprietario o locatario dell’immobile presso cui sono siti il POD/PDR oggetto di voltura, di compilare e firmare anche la “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”. Gelsia, in presenza della predetta dichiarazione sottoscritta dal richiedente la voltura, nulla può pretendere dallo stesso in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura, fatto salvo casi ove sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente.

Il venditore, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa di tutti i dati e le informazioni necessarie, deve comunicare al cliente finale richiedente l'accettazione della voltura (nel rispetto dei termini di preavviso per l'esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso) ed effettuare tutte le altre comunicazioni perché l'attivazione contrattuale possa essere registrata, ivi inclusa la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto. Se tutto è regolare, per la registrazione della voltura occorrono almeno 2 giorni lavorativi dalla comunicazione del venditore. Quindi il tempo tecnico minimo è pari a 4 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, l'esercente può richiedere al cliente di pagare i costi amministrativi e per la prestazione commerciale, come indicato nei singoli contratti, in base ai prezziari dei diversi distributori, pubblicati sui propri siti internet.

I clienti con un contratto di energia elettrica che hanno scelto il mercato libero devono pagare al venditore:

  • un contributo fisso di 25,51 euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore, salvo eventuali variazioni tariffarie);
  • un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L'esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia, come indicato nei singoli contratti e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell'imposta di bollo.